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Ordinanza — n. 43394/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43394/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43394/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUCCI ALESSANDRO nato a CATANZARO il 18/09/1989 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; 147RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso proposto nell'interesse di Tucci Alessandro avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: il primo motivo (relativo al mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve) articola censure generiche, non correlate alla effettiva motivazione della sentenza impugnata che ha adeguatamente vagliato e disatteso tale punto con corretti argomenti giuridici e volte a sollecitare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità; il secondo motivo, afferente alla determinazione del trattamento punitivo, propone censure aspecifiche con riferimento alla recidiva qualificata (cfr. ultima pagina della sentenza) e quindi al dedotto giudizio di bilanciamento delle circostanze generiche, mentre alcun altro motivo specifico era stato proposto in appello sulla pena; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43394/2021 — snpen · Corte di Cassazione: ultima pagina della sentenza) e quindi al dedotto giudizio di bilanciamento delle circostanze generiche, mentre alcun altro motivo specifico era stato proposto in appello sulla pena; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali punibilità riesame dell'entità pena revoca della sospensione condizionale procedura di ricusazione obbligo di articolare le censure

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
ultima pagina della sentenza) e quindi al dedotto giudizio di bilanciamento delle circostanze generiche, mentre alcun altro motivo specifico era stato proposto in appello sulla pena; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUCCI ALESSANDRO nato a CATANZARO il 18/09/1989 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; 147RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Tucci Alessandro avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: il primo motivo (relativo al mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve) articola censure generiche, non correlate alla effettiva motivazione della sentenza impugnata che ha adeguatamente vagliato e disatteso tale punto con corretti argomenti giuridici e volte a sollecitare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità; il secondo motivo, afferente alla determinazione del trattamento punitivo, propone censure aspecifiche con riferimento alla recidiva qualificata (cfr. ultima pagina della sentenza) e quindi al dedotto giudizio di bilanciamento delle circostanze generiche, mentre alcun altro motivo specifico era stato proposto in appello sulla pena; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 9/2021. Il Consi 'ere estensore