Ordinanza — n. 43391/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANANE KAMAL nato il 19/03/1984 avverso la sentenza del 25/03/2021 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato ai difensori di fiducia,Anane Kamal impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 14.000 di multa per aver illegalmente detenuto e ceduto sostanza stupefacente del tipo cocaina ex art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 43391/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con ricorso affidato ai difensori di fiducia,Anane Kamal impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 14.000 di multa per aver illegalmente detenuto e ceduto sostanza stupefacente del tipo cocaina ex art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANANE KAMAL nato il 19/03/1984 avverso la sentenza del 25/03/2021 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato ai difensori di fiducia,Anane Kamal impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 14.000 di multa per aver illegalmente detenuto e ceduto sostanza stupefacente del tipo cocaina ex art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Il ricorrente deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
La contestazione dell'erronea qualificazione giuridica tra l'altro relativa alla ritenuta ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, invero, risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di contenuti; si deve ribadire che l'erronea qualificazione giuridica può essere fatta valere con il ricorso per cassazione solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto alla contestata aggravante (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153), mentre non è consentito, alla luce della modifica normativa, contestare, senza giustificarla, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, ritenuta nella sentenza di patteggiamento, della quale, in sostanza, si denunciano inammissibili vizi di motivazione (Sez. 6, Ordinanza n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026).
3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2021 Il Consigliere relatore Il Presidente Antonio