Ordinanza — n. 43390/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELABOH AUGUSTINE nato il 22/08/1982 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Elaboh Augustine avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso proposti sono manifestamente infondati e aspecifici: la risposta fornita dalla Corte di appello sulla recidiva non può dirsi carente in quanto il gravame di appello sul punto era meramente ripropositivo di questione già puntualmente disattesa dal primo giudice (ovvero quella della datazione dei precedenti) e quindi aspecifico (anche con riferimento alla motivazione sugli indici di maggior pericolosità e capacità criminale dell'imputato); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43390/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELABOH AUGUSTINE nato il 22/08/1982 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Elaboh Augustine avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso proposti sono manifestamente infondati e aspecifici: la risposta fornita dalla Corte di appello sulla recidiva non può dirsi carente in quanto il gravame di appello sul punto era meramente ripropositivo di questione già puntualmente disattesa dal primo giudice (ovvero quella della datazione dei precedenti) e quindi aspecifico (anche con riferimento alla motivazione sugli indici di maggior pericolosità e capacità criminale dell'imputato); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2021. Il Consiglierg estensore Il Presi