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Ordinanza — n. 43389/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43389/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43389/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTE CARMELO nato a SCALEA il 24/08/1964 avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Valente Carmelo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso - con i quali si contesta la ritenuta responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. - sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e volti a prefigurare con argomenti di fatto (sulla effettiva lesività delle frasi pronunciate; sulla probabilità che i passanti le abbiano udite) e una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (quanto alla presenza di più persone, la Corte di appello ha dato atto che i fatti erano accaduti su una pubblica via in pieno centro abitato del paese, le cui strade erano particolarmente trafficate; generiche sono invece le critiche difensive sul portato della testimonianza di Della Montagna); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 341-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43389/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 341-bis cod. pen. - sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e volti a prefigurare con argomenti di fatto (sulla effettiva lesività delle frasi pronunciate; sulla probabilità che i passanti le abbiano udite) e una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (quanto alla presenza di più persone, la Corte di appello ha dato atto che i fatti erano accaduti su una pubblica via in pieno centro abitato del paese, le cui strade erano particolarmente trafficate; generiche sono invece le critiche difensive sul portato della testimonianza di Della Montagna); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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oltraggio alla corte pubblica istigazione a delinquere ingiuria rinuncia al dibattimento orale dichiarazioni inverosimili reati contro le pubbliche comunicazioni

Disposizioni normative citate

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art. 341-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTE CARMELO nato a SCALEA il 24/08/1964 avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Valente Carmelo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso - con i quali si contesta la ritenuta responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. - sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e volti a prefigurare con argomenti di fatto (sulla effettiva lesività delle frasi pronunciate; sulla probabilità che i passanti le abbiano udite) e una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (quanto alla presenza di più persone, la Corte di appello ha dato atto che i fatti erano accaduti su una pubblica via in pieno centro abitato del paese, le cui strade erano particolarmente trafficate; generiche sono invece le critiche difensive sul portato della testimonianza di Della Montagna); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 19 021. Il Consigli tensore Il