Ordinanza — n. 43388/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CON DELLO ANTONIO MASSIMO nato a REGGIO CALABRIA il 22/04/1971 avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; rffig_____ ,""4". Letto il ricorso proposto nell'interesse di Condello Antonio 6vverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché il primo motivo sulla ritenuta responsabilità penale è costituito da mere doglianze aspecifiche, in punto di fatto e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, p. 4, ove congrua e non viziata giustificazione si rinviene in ordine agli elementi dimostrativi della finalità illecita della detenzione delle sostanze stupefacenti; né alcuna manifesta illogicità deriva al ragionamento probatorio dalla ritenuta revoca della confisca del danaro); il secondo motivo sul mancato riconoscimento dei fatto di live entità finisce per avanzare argomenti di critica del tutto generici rispetto ad una motivazione che risulta esente da vizi logico-giuridici (cfr. p. 5); il terzo motivo afferente alla determinazione del trattamento punitivo avanza critiche non consentite (quanto alla recidiva, non oggetto di specifiche lagnanze di appello) e aspecifiche (quanto alla motivazione sulla dosimetria) che non si correlano alla decisione assunta, posto che la Corte di appello ha ridotto la p.b. al minimo edittale e ha previsto, oltre all'aumento previsto dalla legge per la recidiva qualificata, un modesto incremento di pena per la continuazione, che non richiedeva quindi una specifica spiegazione del ragionamento seguito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43388/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Letto il ricorso proposto nell'interesse di Condello Antonio 6vverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché il primo motivo sulla ritenuta responsabilità penale è costituito da mere doglianze aspecifiche, in punto di fatto e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, p. 4, ove congrua e non viziata giustificazione si rinviene in ordine agli elementi dimostrativi della finalità illecita della detenzione delle sostanze stupefacenti; né alcuna manifesta illogicità deriva al ragionamento probatorio dalla ritenuta revoca della confisca del danaro); il secondo motivo sul mancato riconoscimento dei fatto di live entità finisce per avanzare argomenti di critica del tutto generici rispetto ad una motivazione che risulta esente da vizi logico-giuridici (cfr. p. 5); il terzo motivo afferente alla determinazione del trattamento punitivo avanza critiche non consentite (quanto alla recidiva, non oggetto di specifiche lagnanze di appello) e aspecifiche (quanto alla motivazione sulla dosimetria) che non si correlano alla decisione assunta, posto che la Corte di appello ha ridotto la p.b. al minimo edittale e ha previsto, oltre all'aumento previsto dalla legge per la recidiva qualificata, un modesto incremento di pena per la continuazione, che non richiedeva quindi una specifica spiegazione del ragionamento seguito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CON DELLO ANTONIO MASSIMO nato a REGGIO CALABRIA il 22/04/1971 avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
rffig_____ ,""4". Letto il ricorso proposto nell'interesse di Condello Antonio 6vverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché il primo motivo sulla ritenuta responsabilità penale è costituito da mere doglianze aspecifiche, in punto di fatto e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, p. 4, ove congrua e non viziata giustificazione si rinviene in ordine agli elementi dimostrativi della finalità illecita della detenzione delle sostanze stupefacenti; né alcuna manifesta illogicità deriva al ragionamento probatorio dalla ritenuta revoca della confisca del danaro); il secondo motivo sul mancato riconoscimento dei fatto di live entità finisce per avanzare argomenti di critica del tutto generici rispetto ad una motivazione che risulta esente da vizi logico-giuridici (cfr. p. 5); il terzo motivo afferente alla determinazione del trattamento punitivo avanza critiche non consentite (quanto alla recidiva, non oggetto di specifiche lagnanze di appello) e aspecifiche (quanto alla motivazione sulla dosimetria) che non si correlano alla decisione assunta, posto che la Corte di appello ha ridotto la p.b. al minimo edittale e ha previsto, oltre all'aumento previsto dalla legge per la recidiva qualificata, un modesto incremento di pena per la continuazione, che non richiedeva quindi una specifica spiegazione del ragionamento seguito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 9/ 021. Il Consigl ere estens