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Ordinanza — n. 43386/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43386/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43386/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAN ERI SALVATORE nato a MALVAGNA il 15/09/1972 avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Panieri Salvatore avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso afferenti alla determinazione del trattamento punitivo non sono consentiti in sede di legittimità (risultando a tratti generici e di puro merito) e sono comunque manifestamente infondati, posto che la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sui punti attinti dal ricorrente (cfr. pp. 5-7 ove si rinviene esaustiva e coerente esposizione degli elementi sfavorevoli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, che portavano quindi a ritenere disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43386/2021 — snpen · Corte di Cassazione: pp. 5-7 ove si rinviene esaustiva e coerente esposizione degli elementi sfavorevoli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, che portavano quindi a ritenere disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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adeguamento della pena controllo della commisurazione della pena impugnabilità della decisione di rinvio esecuzione della pena detentiva sostitutiva alleggerimento della pena remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
5-7 ove si rinviene esaustiva e coerente esposizione degli elementi sfavorevoli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, che portavano quindi a ritenere disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAN ERI SALVATORE nato a MALVAGNA il 15/09/1972 avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Panieri Salvatore avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso afferenti alla determinazione del trattamento punitivo non sono consentiti in sede di legittimità (risultando a tratti generici e di puro merito) e sono comunque manifestamente infondati, posto che la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sui punti attinti dal ricorrente (cfr. pp. 5-7 ove si rinviene esaustiva e coerente esposizione degli elementi sfavorevoli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, che portavano quindi a ritenere disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09 021. Il Presidente Ste .4n