Ordinanza — n. 43384/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARRAZZO PEPPINO nato a LAMEZIA TERME il 10/08/1960 BUFFONE CARMELINA nato a LAMEZIA TERME il 20/07/1965 avverso la sentenza del 07/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 43384/2021 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARRAZZO PEPPINO nato a LAMEZIA TERME il 10/08/1960 BUFFONE CARMELINA nato a LAMEZIA TERME il 20/07/1965 avverso la sentenza del 07/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARRAZZO PEPPINO nato a LAMEZIA TERME il 10/08/1960 BUFFONE CARMELINA nato a LAMEZIA TERME il 20/07/1965 avverso la sentenza del 07/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti nell'interesse di MARRAZZO PEPPINO e BUFFONE CARMELINA avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, in quanto il primo motivo comune in punto di penale responsabilità articola censure di fatto e doglianze meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pp. 4-5, ove si rinviene congrua giustificazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale degli imputati e puntuale esame delle deduzioni difensive); il secondo motivo proposto da Marrazzo in ordine alla recidiva (Buffone ha enunciato nella rubrica ulteriori vizi che non ha tuttavia argomentato) illustra argomenti in fatto e non si confronta con la sentenza impugnata, che è sorretta sul punto da sufficiente e non viziata motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. pp. 6- 7); rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 i /2021. Il Consigli re estensore Il Presidente Ersili vanese StefanJDgini 2 V 20