Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 43384/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43384/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43384/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARRAZZO PEPPINO nato a LAMEZIA TERME il 10/08/1960 BUFFONE CARMELINA nato a LAMEZIA TERME il 20/07/1965 avverso la sentenza del 07/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43384/2021 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARRAZZO PEPPINO nato a LAMEZIA TERME il 10/08/1960 BUFFONE CARMELINA nato a LAMEZIA TERME il 20/07/1965 avverso la sentenza del 07/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva nell'infrazione riesame dell'entità pena revisione della sentenza penale revoca della sospensione condizionale punibilità precedenti penali rilevanti
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARRAZZO PEPPINO nato a LAMEZIA TERME il 10/08/1960 BUFFONE CARMELINA nato a LAMEZIA TERME il 20/07/1965 avverso la sentenza del 07/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi proposti nell'interesse di MARRAZZO PEPPINO e BUFFONE CARMELINA avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, in quanto il primo motivo comune in punto di penale responsabilità articola censure di fatto e doglianze meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pp. 4-5, ove si rinviene congrua giustificazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale degli imputati e puntuale esame delle deduzioni difensive); il secondo motivo proposto da Marrazzo in ordine alla recidiva (Buffone ha enunciato nella rubrica ulteriori vizi che non ha tuttavia argomentato) illustra argomenti in fatto e non si confronta con la sentenza impugnata, che è sorretta sul punto da sufficiente e non viziata motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. pp. 6- 7); rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 i /2021. Il Consigli re estensore Il Presidente Ersili vanese StefanJDgini 2 V 20