Ordinanza — n. 43383/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUFFO ALFONSO nato a CARIATI il 12/09/1983 avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; RITENUTO IN FA-n0 E Letto il ricorso proposto nell'interesse di Ruffo Alfonso avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: il primo motivo - relativo alla ritenuta responsabilità penale - articola doglianze in punto di fatto e critiche meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pp. 2-3, ove la Corte di appello espone gli elementi oggettivi dimostrativi della destinazione illecita della sostanza stupefacente detenuta); il secondo motivo si lamenta della determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. p.p. 3-4); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43383/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2-3, ove la Corte di appello espone gli elementi oggettivi dimostrativi della destinazione illecita della sostanza stupefacente detenuta); il secondo motivo si lamenta della determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. p.p. 3-4); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUFFO ALFONSO nato a CARIATI il 12/09/1983 avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; RITENUTO IN FA-n0 E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Ruffo Alfonso avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: il primo motivo - relativo alla ritenuta responsabilità penale - articola doglianze in punto di fatto e critiche meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pp. 2-3, ove la Corte di appello espone gli elementi oggettivi dimostrativi della destinazione illecita della sostanza stupefacente detenuta); il secondo motivo si lamenta della determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. p.p. 3-4); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2021. Il Consiglier stensore Il Pre