Ordinanza — n. 43382/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUERINO ANGELO nato a LAMEZIA TERME il 05/02/1994 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Guerino Angelo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso - aventi ad oggetto la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché con l'appello non era stata dedotta la relativa questione (Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Rv. 275782); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43382/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché con l'appello non era stata dedotta la relativa questione (Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Rv. 275782); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUERINO ANGELO nato a LAMEZIA TERME il 05/02/1994 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Guerino Angelo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso - aventi ad oggetto la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché con l'appello non era stata dedotta la relativa questione (Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Rv. 275782); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2021. Il Consigli e estensore Il Presid