Ordinanza — n. 43379/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANTINO GIUSEPPE nato a LAMEZIA TERME il 15/11/1981 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Costantino Giuseppe avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria con cui la difesa insiste per l'annullamento della Sentenza impugnata; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso (relative al diniego di qualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990) sono aspecifici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, che ha adeguatamente vagliato e disatteso la deduzione difensiva con corretti argomenti giuridici (si vedano, in particolare, pp. 2-4); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43379/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990) sono aspecifici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, che ha adeguatamente vagliato e disatteso la deduzione difensiva con corretti argomenti giuridici (si vedano, in particolare, pp. 2-4); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANTINO GIUSEPPE nato a LAMEZIA TERME il 15/11/1981 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Costantino Giuseppe avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria con cui la difesa insiste per l'annullamento della Sentenza impugnata; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso (relative al diniego di qualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990) sono aspecifici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, che ha adeguatamente vagliato e disatteso la deduzione difensiva con corretti argomenti giuridici (si vedano, in particolare, pp. 2-4); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11'9/2021. Il Consi liere estensore Il President