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Ordinanza — n. 43378/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43378/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43378/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERENNINO ROSARIO nato a PATERNO il 06/01/1970 avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Letto il ricorso proposto nell'interesse di MERENNINO ROSARIO avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché afferenti alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non viziata motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. p. 4); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43378/2021 — snpen · Corte di Cassazione: p. 4); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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controllo della commisurazione della pena prescrizione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali adeguamento della pena esenzione dalla pena punibilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
4); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERENNINO ROSARIO nato a PATERNO il 06/01/1970 avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di MERENNINO ROSARIO avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché afferenti alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non viziata motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. p. 4); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/0 021. Il C