Ordinanza — n. 43374/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRANIERI ANTONIO ROSARIO nato a MESAGNE il 22/07/1954 avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Stranieri Antonio Rosario avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti in questa sede e manifestamente infondati: il primo motivo è aspecifico e meramente oppositivo, avendo la Corte di appello con congrua e non viziata giustificazione affrontato (cfr. p.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43374/2021 — snpen · Corte di Cassazione: la questione del vizio totale di mente; parimenti il secondo motivo sulla recidiva non si correla alla effettiva motivazione resa dalla Corte di appello sul punto, che con corretti e logici argomenti ha risposto alle doglianze difensive (cfr. p. 5); il terzo motivo sulle attenuanti generiche è generico e di merito (esaustivamente la Corte di appello ha rilevato che neppure la difesa aveva saputo indicare elementi di segno positivo rispetto al dato ostativo della negativa personalità del ricorrente); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRANIERI ANTONIO ROSARIO nato a MESAGNE il 22/07/1954 avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Stranieri Antonio Rosario avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti in questa sede e manifestamente infondati: il primo motivo è aspecifico e meramente oppositivo, avendo la Corte di appello con congrua e non viziata giustificazione affrontato (cfr. p.
4) la questione del vizio totale di mente; parimenti il secondo motivo sulla recidiva non si correla alla effettiva motivazione resa dalla Corte di appello sul punto, che con corretti e logici argomenti ha risposto alle doglianze difensive (cfr. p. 5); il terzo motivo sulle attenuanti generiche è generico e di merito (esaustivamente la Corte di appello ha rilevato che neppure la difesa aveva saputo indicare elementi di segno positivo rispetto al dato ostativo della negativa personalità del ricorrente); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso