Ordinanza — n. 43368/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ZECCHILLO GIOVANNI nato a TRANI il 16/08/1979 DE VINCENZO VINCENZO ALTOMARE nato a BARLETTA il 04/09/1966 avverso la sentenza del 17/02/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MILANOdate-a~-a-I-14g-pE3Fti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato ai difensori di fiducia, Zecchillo Giovanni e De Vincenzo Vincenzo Altomare impugnano la sentenza indicata in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, è stata applicata la pena di anni due di reclusione ed euro 4.000 ciascuno,in ordine ai delitti di cui ai capi A) e B) di illecita detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana che veniva introdotta in carcere.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43368/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso di Di Vincenzo Vincenzo Altomare è inammissibile perché tardivo. La sentenza di Lui patteggiamento è stata infatti depositata in udienza contestualmente alla lettura del dispositivo il 17 febbraio 2021, mentre il ricorso è stato depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Milano il 6 marzo 2021, oltre i quindici giorni previsti dall'art. 585,comma 1, lett. a), e comma 2, lett.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ZECCHILLO GIOVANNI nato a TRANI il 16/08/1979 DE VINCENZO VINCENZO ALTOMARE nato a BARLETTA il 04/09/1966 avverso la sentenza del 17/02/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MILANOdate-a~-a-I-14g-pE3Fti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato ai difensori di fiducia, Zecchillo Giovanni e De Vincenzo Vincenzo Altomare impugnano la sentenza indicata in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, è stata applicata la pena di anni due di reclusione ed euro 4.000 ciascuno,in ordine ai delitti di cui ai capi A) e B) di illecita detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana che veniva introdotta in carcere.
2. Zecchillo deduce la incostituzionalità dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. in considerazione della inimpugnabilità della decisione che si palesa emessa in violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; De Vincenzo Vincenzo Altomare deduce violazione di legge in ordine all'errata individuazione del reato più grave in quello di cui al capo A), relativo alla illecita detenzione d 30 grammi di hashish, in luogo di quello di cui al capo B) che ha ad oggetto la detenzione di oltre un chilogrammi di marijuana. I ricorsi di Zecchillo e di De Vincenzo Vincenzo Altomare devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano. 2.1.
Il ricorso di Zecchillo è inammissibile perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. Il ricorso per cassazione, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.AI di fuori di dette ipotesi, la Corte di cassazione dichiara, pertanto, l'inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto dello stesso art. 448, comma 2-bis e dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art. 610, che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato.
Né risulta modificare quanto sopra rilevato l'astratta censura di incostituzionalità della norma citata. Innanzitutto risulta inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di norme costituzionali, poiché l'inosservanza di disposizioni della Costituzione non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale. (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014,dep. 2015, Di Vincenzo, Rv. 261551), questione che è stata nondimeno ritenuta manifestamente infondata in quanto la limitazione della facoltà di ricorso alle sole ipotesi espressamente previste dalla norma trova ragionevole giustificazione, nell'ambito delle scelte discrezionali riservate al legislatore, nell'esigenza di limitare il controllo di legittimità alle sole decisioni che contrastano con la volontà espressa dalle parti o che costituiscono disapplicazione dell'assetto normativo disciplinante l'illecito oggetto di cognizione (Sez. 5 n. 21497 del 12/03/2021, Ricciardi, rv. 281182 -01). 2.2.
Il ricorso di Di Vincenzo Vincenzo Altomare è inammissibile perché tardivo. La sentenza di Lui patteggiamento è stata infatti depositata in udienza contestualmente alla lettura del dispositivo il 17 febbraio 2021, mentre il ricorso è stato depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Milano il 6 marzo 2021, oltre i quindici giorni previsti dall'art. 585,comma 1, lett. a), e comma 2, lett.
b) cod. proc. pen., in considerazione della presenza in udienza dell'imputato e del suo difensore alla lettura del dispositivo, circostanza rilevabile dalla lettura della sentenza.
3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2021 Il