Ordinanza — n. 43362/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCARELLA ANTONINO nato a ROMA il 24/09/1991 avverso la sentenza del 25/02/2021 del GIP TRIBUNALE di ROMAdat-e-~c4ge-a4e-ig-aFt4-- udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Vaccarella Antoni8 avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso relativi a patteggiamento non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto volti a lamentare la mancata motivazione sulla continuazione dei reati e sul concorso formale dei reati; rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere pronunciata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43362/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto volti a lamentare la mancata motivazione sulla continuazione dei reati e sul concorso formale dei reati; rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere pronunciata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCARELLA ANTONINO nato a ROMA il 24/09/1991 avverso la sentenza del 25/02/2021 del GIP TRIBUNALE di ROMAdat-e-~c4ge-a4e-ig-aFt4-- udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Vaccarella Antoni8 avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso relativi a patteggiamento non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto volti a lamentare la mancata motivazione sulla continuazione dei reati e sul concorso formale dei reati; rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere pronunciata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/e • 021. Il Consigli e estensore Il Presid