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Ordinanza — n. 43361/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43361/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43361/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASALARI MARCO nato a CUGGIONO il 08/06/1982 avverso la sentenza del 21/04/2021 del TRIBUNALE di PAVIAd-aterervris1D--3 H-e-parti-; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Basalari Marco avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso, relativi a patteggiamento, non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: hanno ad oggetto lagnanze sulla motivazione del trattamento sanzionatorio o censure sulla omessa verifica critica della sussistenza degli elementi integrativi della fattispecie di reato che avrebbe determinato una erronea qualificazione giuridica (tra tante, Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, kv. 281116); rilevato che all'inammissibilità del ricorso — che può essere pronunciata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43361/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: hanno ad oggetto lagnanze sulla motivazione del trattamento sanzionatorio o censure sulla omessa verifica critica della sussistenza degli elementi integrativi della fattispecie di reato che avrebbe determinato una erronea qualificazione giuridica (tra tante, Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, kv. 281116); rilevato che all'inammissibilità del ricorso — che può essere pronunciata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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motivi di cassazione punibilità abbandono del procedimento per infrazione stradale revoca della sospensione condizionale permesso di promuovere un procedimento penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
281116); rilevato che all'inammissibilità del ricorso — che può essere pronunciata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASALARI MARCO nato a CUGGIONO il 08/06/1982 avverso la sentenza del 21/04/2021 del TRIBUNALE di PAVIAd-aterervris1D--3 H-e-parti-; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Basalari Marco avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso, relativi a patteggiamento, non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: hanno ad oggetto lagnanze sulla motivazione del trattamento sanzionatorio o censure sulla omessa verifica critica della sussistenza degli elementi integrativi della fattispecie di reato che avrebbe determinato una erronea qualificazione giuridica (tra tante, Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, kv. 281116); rilevato che all'inammissibilità del ricorso — che può essere pronunciata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 09/2021. Il Consigli e estensore Il Presidente Ersilia anese Stef