Ordinanza — n. 43356/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MELE SALVATORE nato a TARANTO il 18/09/1987 TAURISANO EMANUELE nato a BRINDISI il 01/12/1998 avverso la sentenza del 09/04/2021 del TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; RITENUTO IN FATI-0 E Letti i ricorsi proposti nell'interesse di Mele Salvatore e Taurisano Emanuele avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi relativi a sentenza di patteggiamento sono inammissibili, in quanto proposti per motivi non consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (tra tante Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014). rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi - che può essere pronunciata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43356/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (tra tante Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014). rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi - che può essere pronunciata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MELE SALVATORE nato a TARANTO il 18/09/1987 TAURISANO EMANUELE nato a BRINDISI il 01/12/1998 avverso la sentenza del 09/04/2021 del TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; RITENUTO IN FATI-0 E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti nell'interesse di Mele Salvatore e Taurisano Emanuele avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi relativi a sentenza di patteggiamento sono inammissibili, in quanto proposti per motivi non consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (tra tante Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014). rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi - che può essere pronunciata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2021. Il Consigliere stensore Il President