Ordinanza — n. 43354/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISTILLO CARLO nato a ROMA il 21/06/1964 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato-av viso alle parti.;___ udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Pistillo Carlo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso - relativi a concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. e aventi ad oggetto lagnanze sull'apprezzamento dei fatti e sulla motivazione in ordine alla mancata derubricazione dei fatti ai sensi dell'art. 73 1 comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - non sono consentiti in sede di legittimità (tra le tante, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170); rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere pronunciata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43354/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen. e aventi ad oggetto lagnanze sull'apprezzamento dei fatti e sulla motivazione in ordine alla mancata derubricazione dei fatti ai sensi dell'art. 73 1 comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - non sono consentiti in sede di legittimità (tra le tante, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170); rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere pronunciata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISTILLO CARLO nato a ROMA il 21/06/1964 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato-av viso alle parti.;___ udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Pistillo Carlo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso - relativi a concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. e aventi ad oggetto lagnanze sull'apprezzamento dei fatti e sulla motivazione in ordine alla mancata derubricazione dei fatti ai sensi dell'art. 73 1 comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - non sono consentiti in sede di legittimità (tra le tante, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170); rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere pronunciata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0/09/2021. stensore Il