Ordinanza — n. 43351/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRERA GAETANO nato in BELGIO il 09/08/1974 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOeiet-e-eYevj-se- e-Pa4441- udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Ferrera Gaetano avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria depositata con cui la difesa insiste per l'ammissibilità e fondatezza del ricorso: ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso - relativi a sentenza che ha accolto il concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., non sono consentiti in sede di legittimità perché relativi alla pena concordata (insussistenza della aggravante della ingente quantità), atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504); né può parlarsi di illegalità della pena per erronea qualificazione del fatto, posto che le censure si limitano a contestare la motivazione sulla esistenza della suddetta aggravante; rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere pronunciata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43351/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., non sono consentiti in sede di legittimità perché relativi alla pena concordata (insussistenza della aggravante della ingente quantità), atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504); né può parlarsi di illegalità della pena per erronea qualificazione del fatto, posto che le censure si limitano a contestare la motivazione sulla esistenza della suddetta aggravante; rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere pronunciata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRERA GAETANO nato in BELGIO il 09/08/1974 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOeiet-e-eYevj-se- e-Pa4441- udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Ferrera Gaetano avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria depositata con cui la difesa insiste per l'ammissibilità e fondatezza del ricorso: ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso - relativi a sentenza che ha accolto il concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., non sono consentiti in sede di legittimità perché relativi alla pena concordata (insussistenza della aggravante della ingente quantità), atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504); né può parlarsi di illegalità della pena per erronea qualificazione del fatto, posto che le censure si limitano a contestare la motivazione sulla esistenza della suddetta aggravante; rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere pronunciata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2021. Il Consiglie stensore I