Criminal appeals against a concordated sentence are inadmissible under Article 610(5-bis) of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by three defendants against a concordated sentence inadmissible. The defendants argued that the judge's acceptance of the agreed penalty violated the law, but the court found no merit in this claim. Consequently, the appeals were dismissed without formalities, and the defendants were ordered to pay court costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals challenging the congruity of a concordated sentence are inadmissible as they lack a specific legal ground for review under the Code of Criminal Procedure.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TARANTINO MICHELE GIUSEPPE nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 19/03/1995 TARANTINO SEBASTIANO PIO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 28/12/1997 DELLI CALICI ARMANDO PIO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 06/07/1996 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di BARI_ - L dato avviso alle parti; udita relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; $,
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Bari ha pronunciato sentenza nei confronti, tra gli altri, di Tarantino Michele Giuseppe, Tarantino Sebastiano Pio e Delli Calici Armando Pio, a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., per i reati di cui tentato omicidio, sequestro di persona e altro.
2. Avverso la sentenza ricorrono i predetti imputati con separati ma identici atti a firma del comune difensore, proponendo un unico motivo con il quale denunciano violazione di legge nella parte in cui il giudice ha ritenuto congrua la pena concordata.
3. I ricorsi sono inammissibili. In punto di determinazione della pena, il giudice ha recepito l'accordo raggiunto tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. Tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen..
4. Dalla inammissibilità dei ricorsi discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore Il