Ordinanza — n. 43282/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di Maccherone Francesco per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen. Ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo tre motivi per violazione di legge e vizio di motivazione in punto di: falso grossolano, inquadramento del fatto nel resto ascritto all'imputato; elemento soggettivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 497-bis cod. pen; Ordinanza — n. 43282/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 497-bis cod. pen. Ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo tre motivi per violazione di legge e vizio di motivazione in punto di: falso grossolano, inquadramento del fatto nel resto ascritto all'imputato; elemento soggettivo.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACCHERONE FRANCESCO nato a LAUREANA DI BORRELLO il 20/01/1950 avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di Maccherone Francesco per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen.
2. Ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo tre motivi per violazione di legge e vizio di motivazione in punto di: falso grossolano, inquadramento del fatto nel resto ascritto all'imputato; elemento soggettivo.
3. Il ricorso è inammissibile. I primi due motivi sono meramente riproduttivi di doglianze già risolte dal giudice di merito: il documento di identità falso non aveva un'immediata apparenza di genuinità, solo ad un successivo attento esame poteva rivelare vizi, peraltro non inequivocabilmente indicativi di una contraffazione; il documento me esame contiene false generalità e non è stato rilasciato dall'ufficio anagrafe. Il terzo motivo è inedito.
4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente E