Ordinanza — n. 43281/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di Chiusi Ivano, in ordine al reato di bancarotta fraudolenta. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia "illegalità della pena in relazione alle circostanze processuali, posto che andava pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.".
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43281/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. nei confronti di Chiusi Ivano, in ordine al reato di bancarotta fraudolenta. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia "illegalità della pena in relazione alle circostanze processuali, posto che andava pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.".
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIUSI IVANO nato a MONZA il 13/08/1963 avverso la sentenza del 01/04/2021 del GIP TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di Chiusi Ivano, in ordine al reato di bancarotta fraudolenta.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia "illegalità della pena in relazione alle circostanze processuali, posto che andava pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.".
3. Il ricorso è inammissibile. La doglianza proposta, al di là del riferimento solo formale alla illegalità della pena, esula dal novero dei motivi deducibili ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., Tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen..
4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere etensore Il Presidente