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Ordinanza — n. 43280/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43280/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43280/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di Daahir Mohamed Huseen per il reato di lesioni aggravate dall'uso di un'arma. Ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale si duole del mancato giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. e del diniego della sospensione condizionale della pena.

Regesto Legislator

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art. 69 cod. pen; Ordinanza — n. 43280/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale si duole del mancato giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. e del diniego della sospensione condizionale della pena.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti attenuazione libera della pena circostanze aggravanti o attenuanti sospensione condizionale della pena inesigibile malgrado lesioni salute peggioramento del danno alla salute

Disposizioni normative citate

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art. 69 cod. pen
Ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale si duole del mancato giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAAHIR MOHAMED HUSEEN nato il 26/02/1990 avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di Daahir Mohamed Huseen per il reato di lesioni aggravate dall'uso di un'arma.

2. Ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale si duole del mancato giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. e del diniego della sospensione condizionale della pena.

3. Il ricorso è inammissibile. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). La sospensione condizionale è stata negata sulla scorta di motivazione immune da vizi logici: l'imputato è gravato da un precedente penale per cessione di sostanze stupefacenti, è privo di fissa dimora e redditi leciti, circostanze che ostano alla previsione di una futura astensione dalla commissione di reati.

4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore Il