Cassation appeal dismissed as inadmissible for pleading lack of motivation regarding plea bargain application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court violated procedural law by failing to explicitly apply Article 129 of the Code of Criminal Procedure regarding the plea bargain's specific chapter. The court rejected this because the appeal grounds were not among the limited exceptions permitted for challenging plea bargain sentences under Article 448, paragraph 2, bis of the Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible except for specific grounds regarding the defendant's will, lack of correlation, legal qualification errors, or illegality of the penalty, excluding general defects like lack of motivation.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTU MARIANO nato a CAGLIARI il 01/10/1962 avverso la sentenza del 09/02/2021 del TRIBUNALE di CAGLIARI Ela.to avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Cagliari ha applicato a Contu Mariano la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per i delitti di bancarotta al medesimo ascritti. 2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa applicazione del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen. in ordine al capo C della rubrica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - L'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza". Il motivo dedotto nel presente ricorso è pertanto inammissibile (non potendosi poi affatto escludere la responsabilità dell'amministratore di fatto dalla bancarotta documentale). L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 10 novembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presiden