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Ordinanza — n. 43276/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as fact-based claim regarding evidence evaluation is inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43276/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Renato Kume's appeal against the Ancona Court of Appeal inadmissible. Kume argued that the lower court erred in evaluating evidence based solely on the victim's statements, but the Court held that such arguments concern facts reserved for the trial judge. Consequently, the appeal was rejected, and Kume was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals against judgments cannot challenge the factual evaluation of evidence, as this power belongs exclusively to the court of first instance and is not subject to review by the Supreme Court.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Supreme Court Jurisdiction Factual Evaluation Review Inadmissible Appeal Evidence Assessment Standard azione penale privata reati violenti rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
1 - La Corte di appello di Ancona, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Kume Renato colpevole del delitto di cui all'art. 610 cod.
art. 610 cod. pen
1 - La Corte di appello di Ancona, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Kume Renato colpevole del delitto di cui all'art. 610 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv.
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia
207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KUME RENATO nato a DURAZZO( ALBANIA) il 09/12/1963 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Ancona, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Kume Renato colpevole del delitto di cui all'art. 610 cod. pen. ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio formatosi sulle sole dichiarazioni della persona offesa. 3 - Il difensore dell'imputato ha inviato memoria con la quale insiste sull'accoglimento dei motivi di ricorso ed allega gli atti di rimessione della querela e di accettazione della stessa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. Il reato contestato non può essere dichiarato estinto per l'intervenuta remissione della querela essendo procedibile di ufficio. 1 - Il motivo dedotto è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:

Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come la ricostruzione offerta dalla persona offesa avesse trovato puntuale riscontro nella deposizione della teste oculare, pur sua dipendente, e nei fatti accertati nell'immediatezza dagli operanti intervenuti. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 10 novembre 2021. Il Consi