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Sentenza — n. 43274/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 43274/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 43274/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINNUCCI ROBERTO nato a FERMO il 13/05/1970 avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Ancona, con la sentenza impugnata, confermava la fry sentenza del Tribunale di Fermo che aveva ritenuto Minúcci Roberto colpevole del delitto di cui all'art. 494 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nella condotta, depenalizzata, di falso in scrittura privata. 3 - Con successiva memoria il difensore del prevenuto ne comunica il decesso e chiede la liquidazione delle spese di patrocinio a suo favore essendo stato il medesimo ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Regesto Legislator

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art. 494 cod. pen; Sentenza — n. 43274/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 494 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nella condotta, depenalizzata, di falso in scrittura privata. 3 - Con successiva memoria il difensore del prevenuto ne comunica il decesso e chiede la liquidazione delle spese di patrocinio a suo favore essendo stato il medesimo ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Parole chiave

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indennità di patrocinio pseudonimo indennità del perito risarcimento per errore giudiziario compenso per prestazioni professioni giudiziarie

Disposizioni normative citate

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art. 494 cod. pen
1 - La Corte di appello di Ancona, con la sentenza impugnata, confermava la fry sentenza del Tribunale di Fermo che aveva ritenuto Minúcci Roberto colpevole del delitto di cui all'art. 494 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINNUCCI ROBERTO nato a FERMO il 13/05/1970 avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Ancona, con la sentenza impugnata, confermava la fry sentenza del Tribunale di Fermo che aveva ritenuto Minúcci Roberto colpevole del delitto di cui all'art. 494 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nella condotta, depenalizzata, di falso in scrittura privata. 3 - Con successiva memoria il difensore del prevenuto ne comunica il decesso e chiede la liquidazione delle spese di patrocinio a suo favore essendo stato il medesimo ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza impugnata, in considerazione dell'intervenuto decesso dell'imputato, va annullata senza rinvio. Questa Corte di legittimità non è competente a decidere sulla liquidazione delle spese richiesta dal difensore dell'imputato già ammesso al patrocinio a spese dello Stato (Sez. 3, n. 41525 del 15/12/2016, dep. 12/09/2017, Amato, Rv. 271339).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per morte dell'imputato. Nulla sulle spese. Così deciso, in Roma il 10 novembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vi