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Ordinanza — n. 43273/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of factual ascertainment for requalification of crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43273/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano regarding the alleged failure to reclassify the offense under Article 640 ter of the Penal Code. The defendant argued that the trial court erred in applying a negotiated sentence instead of the more severe reclassification requested. The court ruled that determining a different legal qualification requires a full factual investigation, which exceeds the jurisdiction of the cassation court.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal based on the alleged omission of a different legal qualification is inadmissible because it necessitates a factual ascertainment beyond the court's competence.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility legal requalification omission negotiated plea procedure factual ascertainment limitation de plano inadmissibility offesa al credito abuso di carte-chèques sviamento della giustizia

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
1 - L'art. 448, comma 2 bis, cod.
Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen..
art. 640 ter cod. pen
2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 640 ter cod. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMMORMINO ADRIANO nato a MESSINA il 09/05/1972 avverso la sentenza del 06/04/2021 del TRIBUNALE di MESSINA(dato avviso alle par-t-Pi udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Messina ha applicato a Immormino Adriano la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per il reato continuato di indebito utilizzo di carta di credito. 2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 640 ter cod. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - L'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza". Il motivo dedotto nel presente ricorso è inammissibile perchè la diversa qualificazione giuridica della condotta imporrebbe un accertamento in fatto che non può essere operato da questa Corte di legittimità. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 10 novembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente E