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Ordinanza — n. 43271/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43271/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43271/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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1 - La Corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Manca Julio, Olivadoti Pietro, Mangiacotti Michele e Murano Massimo colpevoli dei delitti loro rispettivamente ascritti (Manca, Mangiacotti e Murano, di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta semplice per l'aggravamento del dissesto; Olivadoti di bancarotta patrimoniale, documentale ed impropria), irrogando loro le pene indicate in dispositivo. 2 - Propongono ricorso gli imputati, ciascuno a mezzo del proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - Manca, alla mancata riqualificazione del delitto di bancarotta fraudolenta documentale in quello di bancarotta semplice; alla derubricazione da bancarotta impropria nel delitto di cui all'art. 217 legge fall. per l'aggravamento del dissesto; alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo di tale ultimo reato; - Olivadoti, alla valutazione del compendio probatorio ed in particolare alla tenuta delle scritture durante l'amministrazione del prevenuto; - Mangiacotti, alla mancata escussione del teste Scordio, a conoscenza del passaggio, fra gli imputati, del compendio contabile; - Murano, alla valutazione del quadro probatorio.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 43271/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2 - Propongono ricorso gli imputati, ciascuno a mezzo del proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - Manca, alla mancata riqualificazione del delitto di bancarotta fraudolenta documentale in quello di bancarotta semplice; alla derubricazione da bancarotta impropria nel delitto di cui all'art. 217 legge fall. per l'aggravamento del dissesto; alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo di tale ultimo reato; - Olivadoti, alla valutazione del compendio probatorio ed in particolare alla tenuta delle scritture durante l'amministrazione del prevenuto; - Mangiacotti, alla mancata escussione del teste Scordio, a conoscenza del passaggio, fra gli imputati, del compendio contabile; - Murano, alla valutazione del quadro probatorio.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie documenti mancanti cattiva gestione omissione della contabilità reato economico
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MANCA JULIO nato a VARESE il 07/07/1979 MURANO MASSIMO nato a BUSTO ARSIZIO il 24/09/1973 MANGIACOTTI MICHELE nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 28/07/1970 OLIVADOTI PIETRO nato il 27/08/1971 avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Manca Julio, Olivadoti Pietro, Mangiacotti Michele e Murano Massimo colpevoli dei delitti loro rispettivamente ascritti (Manca, Mangiacotti e Murano, di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta semplice per l'aggravamento del dissesto; Olivadoti di bancarotta patrimoniale, documentale ed impropria), irrogando loro le pene indicate in dispositivo. 2 - Propongono ricorso gli imputati, ciascuno a mezzo del proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - Manca, alla mancata riqualificazione del delitto di bancarotta fraudolenta documentale in quello di bancarotta semplice; alla derubricazione da bancarotta impropria nel delitto di cui all'art. 217 legge fall. per l'aggravamento del dissesto; alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo di tale ultimo reato; - Olivadoti, alla valutazione del compendio probatorio ed in particolare alla tenuta delle scritture durante l'amministrazione del prevenuto; - Mangiacotti, alla mancata escussione del teste Scordio, a conoscenza del passaggio, fra gli imputati, del compendio contabile; - Murano, alla valutazione del quadro probatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili. 1 - I motivi dedotti sono interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:

Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come: - al curatore non era stata consegnata alcuna documentazione contabile; - vi era la prova che solo il passaggio dei documenti dal Santacroce all'Olivadoti fosse stato provato; non quello, successivo, dall'Olivadoti al Mangiacotti (non avendo il rag. Premi, che l'avrebbe sottoscritto, riconosciuto la firma), come del resto aveva riconosciuto lo stesso Mangiacotti;- fosse pertanto provato che, con l'amministrazione dell'Olivadoti, era cessata la tenuta delle scritture (e non erano necessarie altre acquisizioni sul punto); così che correttamente tutti gli imputati erano stati ritenuti responsabili del delitto di bancarotta fraudolenta documentale (non derubricabile nella corrispondente ipotesi di bancarotta semplice risultando evidente l'intento dolosamente decettivo di tale condotta); - vi fosse esaustiva prova del fatto che Olivadoti aveva consumato, durante la sua amministrazione e durante quella del Mangiacotti, le distrazioni contestate e le operazioni dolose descritte in imputazione; - vi era anche prova adeguata del delitto contestato ai sensi dell'art. 217 n. 4 legge fall. avendo avuto, gli imputati che si erano succeduti nell'amministrazione della fallita, omesso di richiedere il fallimento della medesima, ormai in chiaro dissesto, così aggravandone lo squilibrio economico (non innovando poi il manifesto d'accusa come lamenta il ricorso Manca con una censura peraltro inammissibile perché non dedotta con i motivi di appello). 2 - All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 10 novembre 2021. Il Consig