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Sentenza — n. 43270/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismisses appeal on facts but annuls sentence for fixed-term ban and fines due to constitutional violations.

Numero d'incarto Sentenza — n. 43270/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible regarding the claim that the defendant's liability as a nominal administrator violated the law. While the lower court correctly found facts regarding the defendant's awareness of illegal management, the Supreme Court annulled the sentence for the fixed-term ban on public offices and the duration of accessory fines. This decision was based on the Constitutional Court's ruling that fixed-term bans are unconstitutional and fines must be calculated according to criminal code criteria rather than a fixed amount.

Regesto Legislator

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Art. 216, ultimo comma, legge fallimentare; Art. 133 cod. pen.: The fixed-term ban on public offices is unconstitutional and must be replaced with a relative ban, while the duration of accessory fines must be determined based on the criteria of Article 133 of the Criminal Code.

Parole chiave

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nominal administrator liability fixed term ban unconstitutionality accessory fines calculation Criminal Code criteria nominal administrator awareness Cassation inadmissibility Constitutional Court ruling irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 216, ultimo comma, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
222 del 2018 e della pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte, del 28 febbraio 2018, Suraci, che hanno, rispettivamente, affermato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
Art. 133 cod. pen.
267, nella parte in cui ne dispone la misura fissa, e la necessità di determinarne la durata in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen..IS
Corte costituzionale n. 222 del 2018
Sezioni unite di questa Corte, del 28 febbraio 2018, Suraci
222 del 2018 e della pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte, del 28 febbraio 2018, Suraci, che hanno, rispettivamente, affermato l'illegittimità costituzionale dell'art.
art. 416 cod. pen
1 - La Corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, dichiarava estinto per prescrizione il delitto di cui all'art. 416 cod. pen.
art. 133 cod. pen
267, nella parte in cui ne dispone la misura fissa, e la necessità di determinarne la durata in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen..IS

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: REGGIANI MAURIZIO nato a ANCONA il 24/09/1952 avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, dichiarava estinto per prescrizione il delitto di cui all'art. 416 cod. pen. ascritto a Reggiani Maurizio e ne confermava la condanna per il residuo reato di bancarotta fraudolenta documentale, rideterminando la pena principale nella misura indicata in dispositivo. di che aveva ritenuto colpevole del delitto di cui all'art. cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto per il delitto contestatogli per il solo suo ruolo di prestanome.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Il motivo dedotto è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:

Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come il prevenuto fosse, ancorchè da prestanome, perfettamente consapevole delle illecite modalità di gestione della società in cui aveva accettato di fungere da amministratore di diritto. 2 - D'ufficio però la sentenza impugnata va annullata: - senza rinvio, in relazione alla applicata interdizione dai pubblici uffici, posto che la pena detentiva era stata ridotta sotto i tre anni di reclusione; - con rinvio, quanto alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018 e della pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte, del 28 febbraio 2018, Suraci, che hanno, rispettivamente, affermato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui ne dispone la misura fissa, e la necessità di determinarne la durata in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen..IS

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici che elimina. Annulla la medesima sentenza limitatamente alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. con rinvio per nuovo esame a diversa Sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto. Così deciso, in Roma il 10 novembre 2021. Il Consigliere estensor