Cassation appeal against plea bargain dismissed as inadmissible for missing statutory grounds under Art. 448 CPPT.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Meduri Giovanna inadmissible de plano. The appellant challenged a plea bargain sentence, arguing a violation of law and lack of reasoning regarding the non-application of Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that Article 448, paragraph 2, bis of the Code of Criminal Procedure strictly limits admissible grounds for cassation against plea bargains to specific issues like the expression of the defendant's will or legal qualification, excluding general violations of law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible except for specific grounds regarding the defendant's will, correlation between request and sentence, legal qualification, or legality of the penalty, and must be declared de plano.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEDURI GIOVANNA nato a ROMA il 08/02/1963 avverso la sentenza del 11/03/2021 del GIP TRIBUNALE di ROMA Ea_to avviso alle pan udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma ha applicato a Meduri Giovanna la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per il reato previsto dall'art. 605 cod. pen.. 2 - L'imputata ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa applicazione del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1- L'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza". Il motivo dedotto nel presente ricorso è pertanto inammissibile. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 10 novembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio