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Ordinanza — n. 43267/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grievances were merely complaints about reasoning rather than legal violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43267/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Mura Paolo and Dordit Maria Luisa inadmissible. The defendants argued that the appellate court's reduction of penalties and civil sanctions violated the law and contained reasoning defects. The court ruled that the appeals only contested the quality of the court's reasoning without properly addressing alleged legal violations, thus failing to meet the strict admissibility requirements for appeals against minor crime judgments.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen.: Appeals against second-instance judgments for minor crimes are admissible only for legal violations; mere complaints regarding the reasoning or motivation of the judgment do not suffice to establish admissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal minor crimes jurisdiction legal violation requirement reasoning defect Cassation procedure allegazioni di persecuzione contraddittorie corresponsabilità della vittima altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen.
1 - L'art. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il proporre il ricorso per cassazione contro le sentenze di appello per reati di competenza del Giudice di pace solo per vizi di violazione di legge.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MURA PAOLO nato a PORTO TORRES il 05/06/1937 DORDIT MARIALUISA nato a VENEZIA il 12119/1941 avverso la sentenza del 16/12/2020 del TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; s

RITENUTO IN FATTO

1 - Il Tribunale di Ravenna, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del locale Giudice di pace, riduceva la pena e la misura delle statuizioni civili fissate nei confronti di Mura Paolo e di Dordit Maria Luisa, confermandone la dichiarata responsabilità per i delitti loro ascritti ai sensi degli artt. 612, 581 e 582 cod. pen., come indicato in dispositivo. 2 - Propongono ricorso gli imputati, con unico atto ed a mezzo del comune difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio, alla misura della pena e delle statuizioni civili.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili. 1 - L'art. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il proporre il ricorso per cassazione contro le sentenze di appello per reati di competenza del Giudice di pace solo per vizi di violazione di legge. Nell'odierno ricorso, pur deducendo apparentemente tali vizi, le censure si risolvono tutte nel contestare i diversi, supposti, vizi motivazionali, peraltro senza neppure adeguatamente affrontare le argomentazioni spese sui punti indicati nella sentenza impugnata. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 10 novembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente E