Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to specify grounds under Art. 581 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify the grounds for his complaints against the lower court's sentencing. Although the appellant argued violations of law and flaws in the evidence assessment, he did not identify the specific elements supporting his grievances as required by statute. Consequently, the court ruled that without these specific elements, the appellate judge could not exercise its supervisory role, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appeal is inadmissible if the appellant fails to specify the grounds for the complaints and the elements underlying them, thereby preventing the appellate court from identifying the specific points of criticism.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSCANO GIANLUCA MARIA nato a REGGIO CALABRIA il 27/10/1979 avverso la sentenza del 23/02/2021 del GIUDICE DI PACE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 — Il Giudice di pace di Reggio Calabria, con la sentenza impugnata, dichiarava Toscano Gianluca Maria colpevole dei delitti di cui agli artt. 581 e 612 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio ed alla adottata dosimetria della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - In esso, infatti non si argomentano le censure e, invece, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 10 novembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente En