Ordinanza — n. 43264/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADi Domenicantonio Donato e Gallo Stefania ricorrono avverso la sen- tenza del 15 dicembre 2020, con la quale il Tribunale di Roma, in funzione di giudice d'appello, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di quella stessa città del 2 marzo 2020, che li aveva condannati alla pena di giustizia in rela- zione al delitto di cui agli artt. 110 e 612, comma 1, cod.pen., commesso il 14 aprile 2016 nei confronti di Rounnen Iltchev.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 192 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 43264/2021 — snpen · Corte di Cassazione: All' uopo, tramite il difensore, denunciano, con un solo motivo, pro- spettato 'ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen.', il vizio di mo- tivazione in ordine alla valutazione degli elementi probatori, segnatamente delle dichiarazioni rese dalle persone offese per come cristallizzate nella que- rela e nel verbale di sommarie informazioni rese dalla coniuge della parte lesa, acquisite agli atti sull'accordo delle parti; tanto conclamerebbe oltretutto la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen..
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI DOMENICANTONIO DONATO nato a ROMA il 22/04/1966 GALLO STEFANIA nato a ROMA il 07/02/1966 avverso la sentenza del 15/12/2020 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Di Domenicantonio Donato e Gallo Stefania ricorrono avverso la sen- tenza del 15 dicembre 2020, con la quale il Tribunale di Roma, in funzione di giudice d'appello, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di quella stessa città del 2 marzo 2020, che li aveva condannati alla pena di giustizia in rela- zione al delitto di cui agli artt. 110 e 612, comma 1, cod.pen., commesso il 14 aprile 2016 nei confronti di Rounnen Iltchev.
2. All' uopo, tramite il difensore, denunciano, con un solo motivo, pro- spettato 'ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen.', il vizio di mo- tivazione in ordine alla valutazione degli elementi probatori, segnatamente delle dichiarazioni rese dalle persone offese per come cristallizzate nella que- rela e nel verbale di sommarie informazioni rese dalla coniuge della parte lesa, acquisite agli atti sull'accordo delle parti; tanto conclamerebbe oltretutto la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen..
3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1. Ai sensi degli artt. 606, comma 2 -bis, cod.proc.pen. e 39 -bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557). Tanto comporta l'inammissibilità del comune mo- tivo di ricorso. 3.2.
In ogni caso, il motivo medesimo è inammissibili anche nella parte in cui denuncia la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen.. Come anche ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui con- sente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità.
Ne viene che tutti i rilievi in tale guisa prospettati dai ricorrenti non pos- sono essere presi in considerazione in questa sede.
4. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 novembre 2021 Il Cons