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Ordinanza — n. 43263/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43263/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43263/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa città, in data 23 ottobre 2018, di condanna di Ez Zahiri El Habib per il delitto di cui all'art. 624-bis cod.pen., commesso in Uscio il 17 novembre 2015. Il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato è affidato ad un solo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in riferimento all'entità della pena inflittagli, in misura prossima al medio edittale, omettendo di adeguatamente tener conto delle concrete modalità di commissione del fatto (in una baracca adibita a spogliatoio e su un oggetto materiale costituito dalla somma di poco più di Euro 200,00).

Regesto Legislator

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art. 624-bis cod.pen; Ordinanza — n. 43263/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 624-bis cod.pen., commesso in Uscio il 17 novembre 2015. Il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato è affidato ad un solo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in riferimento all'entità della pena inflittagli, in misura prossima al medio edittale, omettendo di adeguatamente tener conto delle concrete modalità di commissione del fatto (in una baracca adibita a spogliatoio e su un oggetto materiale costituito dalla somma di poco più di Euro 200,00).

Parole chiave

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furto di lieve entità commisurazione della pena per rapina furto aggravato reato di poca entità confisca di valori patrimoniali licenziamento per furto

Disposizioni normative citate

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art. 624-bis cod.pen
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa città, in data 23 ottobre 2018, di condanna di Ez Zahiri El Habib per il delitto di cui all'art. 624-bis cod.pen., commesso in Uscio il 17 novembre 2015.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EZ ZAHIRI EL HABIB nato il 25/05/1992 avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa città, in data 23 ottobre 2018, di condanna di Ez Zahiri El Habib per il delitto di cui all'art. 624-bis cod.pen., commesso in Uscio il 17 novembre 2015.

2. Il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato è affidato ad un solo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in riferimento all'entità della pena inflittagli, in misura prossima al medio edittale, omettendo di adeguatamente tener conto delle concrete modalità di commissione del fatto (in una baracca adibita a spogliatoio e su un oggetto materiale costituito dalla somma di poco più di Euro 200,00).

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il motivo di ricorso è aspecifico, in quanto affidato a censure prive della necessaria correlazione tra tutte le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945). E' d'uopo, infatti, evidenziare che la Corte territoriale ha ritenuto congrua la pena inflitta all'imputato, in misura prossima al medio edittale (in riferimento alla cornice riferita all'art. 624-bis cod.pen, comma 1, ratione temporis vigente, fissata nel minimo in anni 1 e nel massimo a 6 anni di reclusione), valorizzando non solo le concrete modalità di commissione del fatto, ma anche la proclività alla commissione di reati contro il patrimonio dimostrata dall'Ez Zahiri . 3.2.

Donde, devesi, ulteriormente, rilevare che i prospettati rilievi circa l'operata determinazione della pena omettono di considerare che, essendo la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, espressione della discrezionalità del giudice di merito (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), il relativo esercizio è insindacabile in sede di legittimità quando si esplichi in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e di esso sia fornita adeguata motivazione, immune da vizi logici (Sez. 1, n. 9588 del 03/04/1978, Petrullo, Rv. 139725).

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. I

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scorda