Italian Court dismisses appeal against murder threats conviction due to manifestly unfounded legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay legal costs. The appellant challenged a second-instance conviction for threatening to kill, arguing issues regarding sentencing and statutory mitigation. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting that the threats were clearly intimidating and the statutory mitigation requested lacked concrete factual support.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 612 cod. pen.; Art. 62 bis cod. pen.; Art. 175 cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are manifestly unfounded, as the repetition of rejected arguments without new evidence prevents the formation of a valid legal relationship for review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUSCEMA MASSIMO nato a MONTEROSSO ALMO il 21/12/1974 avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di Buscema Massimo alla pena di mesi uno di reclusione per vari episodi riconducibili al reato di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen., consistiti nel profferire all'indirizzo di Iacono Donatella frasi del tipo: "questione di tempo, me la pagherai, prima o poi ti ammazzo, potrei scioglierti nell'acido".
2. Ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo cinque motivi con i quali deduce: - violazione di legge sulla ritenuta sussistenza del reato in contestazione; - vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; - violazione di legge e vizio di motivazione in punto di commisurazione della pena; - violazione di legge e vizio di motivazione in punto di diniego del beneficio ex art. 175 cod. pen.; - estinzione dei reati per prescrizione.
3. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente riproduce gli omologhi motivi di appello che hanno già ricevuto risposta da parte del giudice di merito. D'altra parte: la capacità intimidatoria delle condotte (e la loro gravità) è resa palese dalle modalità espressive e dalla reiterazione delle stesse; la richiesta delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen. non è supportata dalla indicazione di elementi concreti che possano giustificarle (tale non essendo, per previsione di legge, il mero stato di incensuratezza); la pena è talmente contenuta da non esigere alcun impegno motivazionale; il riferimento alla pervicace volontà lesiva palesata dall'imputato è ragione sufficiente al diniego del beneficio ex art. 175 cod. pen.; alla data di pronuncia della sentenza di secondo grado (8 ottobre 2020) non era ancora maturato il termine di prescrizione dei reati commessi nel mese di agosto 2013.
Mentre l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigli