Italian Supreme Court dismisses appeal as it merely repeats lower court arguments without new legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grievances raised by the defendant were identical to those already addressed in the appellate court's judgment. The defendant argued for generic mitigating circumstances, sentencing proportionality, and recidivism recognition, but the court found these points had already been sufficiently resolved. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grievances raised are merely reproductions of the arguments already considered and decided upon in the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OCCHIONE CARMELO nato a CATANIA il 05/12/1964 avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna di Occhione Carmelo per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011.
2. Ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi con i quali denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di: diniego delle circostanze attenuanti generiche, commisurazione della pena, riconoscimento della recidiva.
3. Il ricorso è inammissibile. Le censure proposte sono meramente riproduttive dei motivi di appello, che hanno trovato già adeguata, sia pure sintetica risposta nella sentenza impugnata.
4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presi