Ordinanza — n. 43255/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di Meraviglia Isidoro per il reato di cui gli artt. 582-585 cod. pen. Ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 43255/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 582-585 cod. pen. Ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERAVIGLIA ISIDORO nato a BERBENNO DI VALTELLINA il 17/12/1939 avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di Meraviglia Isidoro per il reato di cui gli artt. 582-585 cod. pen.
2. Ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen.
3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo proposto è intrinsecamente generico, poiché si limita ad invocare la circostanza attenuante, senza illustrarne i presupposti nel caso concreto, in particolare senza specificare in cosa sarebbe consistito il fatto ingiusto commesso dalla vittima ai danni dell'imputato.
4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente El