Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 43254/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to genericity regarding subjective fault element.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43254/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Grisoni inadmissible for lack of specificity. Grisoni argued the lower court failed to address the existence of gross negligence, yet the appellate judgment was primarily based on an analytical evaluation of this very element. The court rejected the claim because the appellant's complaint was too general to warrant a new examination.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are generic and do not specify the exact legal error or factual omission requiring judicial review.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal grounds inadmissibility of appeal subjective fault element gross negligence requirement Italian criminal procedure pagamento dell'ammenda sanzioni pecuniarie multe non pagate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRISONI GIUSEPPE nato a UGGIATE TREVANO il 02/04/1951 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di Grisoni Giuseppe per il reato di cui all'art. 224 legge fall.

2. Ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo della colpa grave.

3. Il ricorso è inammissibile per genericità. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello non abbia affrontato il tema della sussistenza o meno di una colpa grave, quando, al contrario, la motivazione della sentenza impugnata è imperniata, quasi completamente, proprio su tale presupposto che desume da una serie di indici analiticamente valutati.

4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 10/11/2021 Il Consigliere estensore Il Pres