Italian Court dismisses appeal claiming lack of evidence and statute of limitations for tax fraud charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Lietti Dina Maria Letizia inadmissible regarding tax fraud convictions. The appellant argued for a retrial due to insufficient evidence of activities beyond mediation and claimed the statute of limitations had expired in March 2021. The court rejected these grounds, noting that appeals cannot request a new evaluation of evidence and that the appellant's own filing placed the limitation date after the second-instance judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 157 c.p.p.: An appeal challenging a conviction is inadmissible if it demands a re-evaluation of evidence or relies on a statute of limitations calculation that contradicts the date of the second-instance judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIETTI DINA MARIA LETIZIA nato a CANTU il 07/03/1956 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di Lietti Dina Maria Letizia per i reati di cui agli artt. 132 d. Igs. n. 385 del 1993 (capi 1, 2 e 3).
2. Ricorre l'imputata, tramite il difensore, proponendo due motivi. Con il primo denuncia vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità dell'imputata nonostante l'assenza di prova circa il fatto che la stessa avesse compiuto attività diverse da quelle di mediazione e segnalazione; con il secondo eccepisce che, quantomeno per il reato di cui al capo 1, sarebbe maturato in data 8 marzo 2021 il termine di prescrizione.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è inammissibile, poiché demanda alla Corte di cassazione una rivalutazione delle prove raccolte. 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché è lo stesso ricorso a collocare il termine di prescrizione alla data del 8 marzo 2021, quindi successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado, intervenuta in data 27 gennaio 2021 (cfr. per tutte Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266).
4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consiglie ,e-estensore Il Presid