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Ordinanza — n. 43251/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic and tautological grounds under criminal procedure rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43251/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Portnoi Radu inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant argued for generic mitigating circumstances and suspended sentence, but the lower court rejected these based on the crime's gravity and the minimum statutory base penalty. The Supreme Court dismissed the appeal because the grounds were either intrinsically generic or merely reiterated the lower court's reasoning without specific legal analysis.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is intrinsically generic by failing to identify the specific point of the lower court's reasoning, or if it extrinsically reiterates identical grounds already adequately addressed by the appellate judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds tautological reasoning criminal procedure reiteration of arguments sanzione penale commisurazione della pena per rapina riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
art. 163 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORTNOI RADU nato il 01/07/1998 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, di Portnoi Radu alla pena di anni due e mesi due di reclusione per i reati di furto pluriaggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

2. Ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo cinque motivi. Con il primo denuncia vizio di motivazione perché la Corte di appello si sarebbe arrestata ad affermazioni tautologiche; con il secondo, il terzo, il quarto e il quinto lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di: diniego delle circostanze attenuanti generiche; determinazione della pena base e aumento per la continuazione; diniego della sospensione condizionale della pena.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è intrinsecamente generico poiché non indica lo specifico punto della motivazione alla quale si riferisce. 3.2. Gli ulteriori motivi sono generici sotto il profilo estrinseco, poiché reiterano gli stessi identici motivi di appello sui quali la Corte di appello ha fornito adeguata risposta: - la gravità del fatto (desunta dalle modalità della condotta e dalla particolare intensità del dolo) osta alla concessione delle attenuanti generiche; - la pena base per il reato di furto pluriaggravato è stata fissata nel minimo edittale; - l'aumento per la continuazione, pari a mesi tre di reclusione, è assai contenuto ed è giustificato dalla gravità della condotta di resistenza; - il beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. non è concedibile il ragione della entità della pena applicata che supera i limiti di legge.

4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consiglier estensore I