Ordinanza — n. 43250/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di Braidic Cinzia e Braidielikita per il reato di tentato furto. Avverso la sentenza ricorrono le imputate proponendo un unico motivo con il quale denunciano la violazione dell'art. 131 bis cod. pen. per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto alla luce del "valore irrisorio" della refurtiva (euro 89,90). Con un motivo aggiunto le ricorrenti chiedono che la causa di non punibilità in parola venga applicata dalla Corte di cassazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 43250/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ricorrono le imputate proponendo un unico motivo con il quale denunciano la violazione dell'art. 131 bis cod. pen. per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto alla luce del "valore irrisorio" della refurtiva (euro 89,90). Con un motivo aggiunto le ricorrenti chiedono che la causa di non punibilità in parola venga applicata dalla Corte di cassazione.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRAIDIC CINZIA nato a MILANO il 23/07/1975 BRAIDICH NIKITA nato a MILANO il 01/03/1994 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di Braidic Cinzia e Braidielikita per il reato di tentato furto.
2. Avverso la sentenza ricorrono le imputate proponendo un unico motivo con il quale denunciano la violazione dell'art. 131 bis cod. pen. per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto alla luce del "valore irrisorio" della refurtiva (euro 89,90). Con un motivo aggiunto le ricorrenti chiedono che la causa di non punibilità in parola venga applicata dalla Corte di cassazione.
3. I ricorsi sono inammissibili. Sulla richiesta ex art. 131-bis cod. pen. si è già pronunciata la Corte di appello che ha escluso che l'offesa potesse configurarsi in termini di particolare tenuità, avuto riguardo al valore e alla tipologia della merce sottratta (due tende del valore di euro 89,90). Si tratta di motivazione congrua immune da vizi logici. La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito.
4. Dalla inammissibilità dei ricorsi discende la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore Il Pre