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Ordinanza — n. 43246/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming insufficient evidence for criminal conviction due to procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43246/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claim that the lower court's conviction lacked logical reasoning or adequate evidence evaluation. The appellant argued that the court failed to properly assess proof regarding his identification as the perpetrator of aggravated theft and unauthorized use of a bank card. The court ruled that these grievances merely reproduced previously rejected criticisms without offering new arguments, thus falling outside the scope of legitimate appellate review which requires a logical argumentative structure rather than a re-evaluation of evidence.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must present specific legal violations or reasoning defects; mere requests to re-evaluate evidence or repeat previously dismissed criticisms without new arguments constitute inadmissible grievances.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility insufficient evidence review logical argumentation requirement repetition of prior criticisms appellate jurisdiction limits usurpazione d'identità falsificazione di monete istruzione penale per appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone
la puntuale e diffusa rassegna degli elementi di prova diretti e indiretti a sostegno della riconducibilità all'imputato dei fatti di cui alla regiudicanda), che, in tale guisa, risultano sviluppati in assenza di confronto con le ragioni sottese alla decisione impugnata (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGGINI DENIS nato a MONZA il 30/01/1975 avverso la sentenza del 09/06/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pesaro in data 27 marzo 2018, che aveva riconosciuto colpevole Maggini Denis dei delitti di furto aggravato e di utilizzo indebito di carta bancomat, accertati in Montelabbate il 18 maggio 2015, ha rideterminato la pena inflittagli con conferma nel resto.

2. Il ricorso nell'interesse di Maggini è affidato ad un solo motivo, che denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere l'impugnata sentenza confermato il giudizio di penale responsabilità dell'imputato sulla base di affermazioni manifestamente illogiche, caratterizzate da un'inadeguata valutazione delle prove in punto di certa sua identificazione.

3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo di ricorso deduce la questione delle modalità di accertamento della riconducibilità al Maggini dei fatti descritti in imputazione. Le doglianze al riguardo prospettate constano di rilievi meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con ineccepibili argomenti dai giudici di merito (cfr. la puntuale e diffusa rassegna degli elementi di prova diretti e indiretti a sostegno della riconducibilità all'imputato dei fatti di cui alla regiudicanda), che, in tale guisa, risultano sviluppati in assenza di confronto con le ragioni sottese alla decisione impugnata (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Gli stessi si traducono, peraltro, in doglianze volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di decisive emergenze processuali, palesandosi, come tali, estranei al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944), destinato a riscontrare soltanto l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 novembre 2020 Il Consigliere estensore I