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Ordinanza — n. 43244/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds regarding denial of generic mitigating circumstances in criminal sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43244/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds raised by the appellant. The appellant argued against the denial of generic mitigating circumstances without providing specific factual elements to support the request. The court ruled that the lower court's decision was legally sound as it relied on the appellant's lack of specific justifications and prior criminal record.

Regesto Legislator

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Art. 581 lett. d) cod. proc. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: The appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack specific factual or legal arguments, as the judge's assessment of mitigating circumstances based on prevailing elements is not subject to review in the interest of the law.

Parole chiave

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generic grounds inadmissibility mitigating circumstances denial criminal appeal procedure specific factual allegations judicial discretion sentencing tentata truffa furto di lieve entità attentato

Disposizioni normative citate

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Art. 581 lett. d) cod. proc. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
Si tratta di argomentazioni che sono senz'altro in linea con la consolidata linea ermeneutica di questa Corte, che ha affermato che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62 -bis cod.pen.
Art. 133 cod. pen.
artt. 624 cod.pen
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Grosseto in data 12 giugno 2018, di condanna di Pirozzi Antonio per i delitti di cui agli artt. 624 cod.pen.
art. 62 -bis cod.pen
Si tratta di argomentazioni che sono senz'altro in linea con la consolidata linea ermeneutica di questa Corte, che ha affermato che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62 -bis cod.pen.
art. 133 cod.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012
d), cod.proc.pen.); per altro verso, aspecifiche, in quanto prive della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv.
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi
271269; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419) e che, pertanto «ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art.
Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone
Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIROZZI ANTONIO nato a VILLARICCA il 12/06/1982 avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Grosseto in data 12 giugno 2018, di condanna di Pirozzi Antonio per i delitti di cui agli artt. 624 cod.pen. e 56, 624-bis cod.pen., aggravati ex art. 99, comma 4, cod.pen., commessi in Follonica il 2 maggio e il 23 giugno 2016, ha rideterminato la pena inflittagli, con conferma nel resto.

2. Il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato è affidato ad un solo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il motivo di ricorso è affetto da conclamata genericità, in quanto affidato a deduzioni che risultano, per un verso, meramente assertive, in quanto non sostenute dalla puntuale indicazione delle ragioni, in fatto ed in diritto, poste a fondamento delle richieste avanzate (così da essere formulate in violazione della norma di cui all'art. 581 lett. d), cod.proc.pen.); per altro verso, aspecifiche, in quanto prive della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849;

Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945). 3.2. La Corte territoriale ha, infatti, ben spiegato come le circostanze attenuanti generiche non potessero essere riconosciute all'imputato in ragione della mancata allegazione di specifici elementi positivi atti a giustificarne la concessione e dei suoi precedenti penali, numerosi e specifici. Si tratta di argomentazioni che sono senz'altro in linea con la consolidata linea ermeneutica di questa Corte, che ha affermato che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62 -bis cod.pen.

è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419) e che, pertanto «ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso» (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv I ),1 249163).

Oltretutto, nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifichi le circostanze di fatto che fondano l'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto anche con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D, Rv. 275440).

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 novembre 2021