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Ordinanza — n. 43240/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as facts are within trial court's exclusive domain.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43240/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's factual findings regarding the theft were within the exclusive domain of the trial judge. The appellant argued for a different assessment of evidence and specific intent, but the court held that re-evaluating factual elements violates the limits of the admissibility review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The admissibility review cannot re-examine factual elements established by the trial court, as their evaluation is exclusively reserved to the judge of merit.

Parole chiave

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admissibility review limits factual findings exclusive domain specific intent assessment trial court discretion appellate admissibility furto aggravato furto di lieve entità danneggiamento

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELO DANIELE nato a PALERMO il 02/04/1978 avverso la sentenza del 11/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Palermo, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto D'Angelo Daniele colpevole del delitto di furto aggravato ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio, alla ritenuta sussistenza del dolo specifico del reato ed alla omessa riqualificazione della condotta nel delitto di danneggiamento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Il motivo dedotto è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:

Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come l'imputato, colto nella quasi flagranza, era stato visto, dagli operanti che lo inseguivano, liberarsi di parte della refurtiva. Aveva pertanto consumato il contestato delitto di furto nel pacifico intento di impossessarsi dei beni che aveva sottratto. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 10 novembre 2021. Il Consigliere estensore Il Pre