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Ordinanza — n. 43239/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43239/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43239/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GREGANTI FABIO COSTANTE nato a SASSARI il 06/04/1974 C avverso la sentenza del 20/07/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Cagliari, sezione,/eli Sassari, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Greganti Fabio Costante colpevole del delitto di furto aggravato ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio ed al diniego della sospensione condizionale della pena (ed all'eventuale presa d'atto della prescrizione del reato).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 43239/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Peraltro, l'inammissibilità dei motivi rende irrilevante il decorso dello stesso in data successiva alla pronuncia della sentenza impugnata. 4 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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aggravamento della pena commisurazione della pena per rapina gravi addebiti penali furto aggravato reato flagrante furto aggravato in banda
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GREGANTI FABIO COSTANTE nato a SASSARI il 06/04/1974 C avverso la sentenza del 20/07/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Cagliari, sezione,/eli Sassari, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Greganti Fabio Costante colpevole del delitto di furto aggravato ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio ed al diniego della sospensione condizionale della pena (ed all'eventuale presa d'atto della prescrizione del reato).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Il motivo sulla responsabilità del prevenuto è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:

Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come l'imputato dovesse ritenersi il responsabile della sottrazione dell'acqua (positivamente accertata) posto che la stessa era stata posta a servizio del locale dal medesimo gestito (senza neppure stipulare alcun contratto di fornitura). 2 - La censura relativa al beneficio è inammissibile perché non proposta con i motivi di appello secondo l'incontestata sintesi dei medesimi fatta dal giudice del gravame e, comunque, il motivo difetta di specificità in relazione alla possibilità di prevenire ad un giudizio prognostico favorevole. 3 - Il delitto contestato è di furto pluriaggravato ed il termine di prescrizione è, di conseguenza, di anni dodici e mesi sei.

Peraltro, l'inammissibilità dei motivi rende irrilevante il decorso dello stesso in data successiva alla pronuncia della sentenza impugnata. 4 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 10 novembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vi