Ordinanza — n. 43232/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GASPERINI MARCO nato a ROMA il 07/01/1995 avverso la sentenza del 15/06/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., confermava nel resto la condanna di Gasperini Marco per il delitto ascrittogli ai sensi degli artt. 624 e 625 n. 7 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 43232/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 625 n. 2 cod. pen., confermava nel resto la condanna di Gasperini Marco per il delitto ascrittogli ai sensi degli artt. 624 e 625 n. 7 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GASPERINI MARCO nato a ROMA il 07/01/1995 avverso la sentenza del 15/06/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., confermava nel resto la condanna di Gasperini Marco per il delitto ascrittogli ai sensi degli artt. 624 e 625 n. 7 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - In esso, infatti non si argomentano le censure e, invece, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 10 novembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vi