Ordinanza — n. 43231/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: AIFUWA EDOWONYI KELLY nato il 16/09/1980 avverso la sentenza del 04/06/2020 del TRIBUNALE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 497 bis cod. pen; Ordinanza — n. 43231/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1 - Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza impugnata, dichiarava Aifuwa Edowonyi Kelly responsabile dei reati ascrittigli ai sensi degli artt. 497 bis cod. pen. e 5 comma 8 bis d.lgs. n. 286/1998, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla avvenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: AIFUWA EDOWONYI KELLY nato il 16/09/1980 avverso la sentenza del 04/06/2020 del TRIBUNALE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza impugnata, dichiarava Aifuwa Edowonyi Kelly responsabile dei reati ascrittigli ai sensi degli artt. 497 bis cod. pen. e 5 comma 8 bis d.lgs. n. 286/1998, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla avvenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. La concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità - l'incensuratezza e lo stato di marginalità sociale in cui versava l'imputato - che, pertanto, è insindacabile in cassazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, in Roma il 10 novembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittor