Italian Supreme Court dismisses appeal as facts are within trial court's exclusive evaluation power.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the trial court's assessment of evidence regarding the defendant's actions falls exclusively within the trial court's domain. The appellant argued for a different evaluation of the witness testimony concerning vehicle license plates, but the court found no legal error in the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals against judgments on facts are inadmissible when they merely propose a different factual evaluation without demonstrating a violation of law or logical flaws in the trial court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOTINO FRANCESCO GRAZIANO nato a LOCRI il 09/07/1985 avverso la sentenza del 07/03/2017 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; v
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Reggio Calabria, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Locri che aveva ritenuto Totino Francesco Graziano colpevole del delitto di furto aggravato ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - Il motivo dedotto è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come il teste d'accusa escusso avesse riferito che era stato il prevenuto ad applicare le targhe risultate essere provento di furto alla vettura solo formalmente a lui intestata. Circostanza quest'ultima che aveva trovato conferma nella deposizione della teste Maggio, già proprietaria della vettura, che aveva riferito come la medesima fosse destinata all'utilizzo dell'imputato. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 10 novembre 2021. I