Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 43224/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43224/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43224/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCHIA SALVATORE nato a VENARIA REALE il 26/01/1989 Crx. avverso la sentenza del 25/06/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43224/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1 - La Corte di appello di Cagliari, sezione Sassari, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Manchia Salvatore colpevole dei delitti di furto aggravato e di ricettazione ascrittigli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio.

Parole chiave

Generato dall'IA
partecipazione al reato ricettazione reato mancato furto di lieve entità verdetto di colpevolezza prove acquisite illegalmente
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCHIA SALVATORE nato a VENARIA REALE il 26/01/1989 Crx. avverso la sentenza del 25/06/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Cagliari, sezione Sassari, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Manchia Salvatore colpevole dei delitti di furto aggravato e di ricettazione ascrittigli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Il motivo dedotto è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:

Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come dalle ricostruzioni operate dalla persona offesa e dalla di lui moglie dovesse dedursi che fosse stato proprio il prevenuto a sottrarre gli oggetti non più rivenuti anche considerando il fatto che, in una occasione, era stato sorpreso all'interno dell'abitazione e che si era anche accertato che questi aveva venduto ad un operatore specializzato oggetti corrispondenti a quelli sottratti. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 10 novembre 2021. Il Consigliere estensore Il President