Ordinanza — n. 43224/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCHIA SALVATORE nato a VENARIA REALE il 26/01/1989 Crx. avverso la sentenza del 25/06/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 43224/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1 - La Corte di appello di Cagliari, sezione Sassari, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Manchia Salvatore colpevole dei delitti di furto aggravato e di ricettazione ascrittigli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCHIA SALVATORE nato a VENARIA REALE il 26/01/1989 Crx. avverso la sentenza del 25/06/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Cagliari, sezione Sassari, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Manchia Salvatore colpevole dei delitti di furto aggravato e di ricettazione ascrittigli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - Il motivo dedotto è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come dalle ricostruzioni operate dalla persona offesa e dalla di lui moglie dovesse dedursi che fosse stato proprio il prevenuto a sottrarre gli oggetti non più rivenuti anche considerando il fatto che, in una occasione, era stato sorpreso all'interno dell'abitazione e che si era anche accertato che questi aveva venduto ad un operatore specializzato oggetti corrispondenti a quelli sottratti. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 10 novembre 2021. Il Consigliere estensore Il President