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Ordinanza — n. 43222/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on facts and sentencing, ruling facts are for trial judges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43222/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Benedetto Santoro inadmissible, rejecting arguments regarding guilt and sentencing. The Court held that factual evaluation and the denial of generic mitigating circumstances based on prior convictions fall exclusively within the trial judge's domain. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or sentencing discretion reserved to the trial judge, dismissing appeals based on mere alternative factual assessments or the denial of statutory mitigating circumstances.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Court of Cassation Jurisdiction Factual Evaluation Standard Mitigating Circumstances Appeal Admissibility Rules responsabilità penale sanzione sostitutiva pentito

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
art. 494 cod. pen
1 - La Corte di appello di Palermo, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Santoro Benedetto colpevole del delitto di cui all'art. 494 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia
207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTORO BENEDETTO nato a PALERMO il 05/12/1973 avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Palermo, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Santoro Benedetto colpevole del delitto di cui all'art. 494 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla prova della penale responsabilità del prevenuto; - alla misura della pena ed al dinego delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Il primo motivo è versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come la riconducibilità al prevenuto della condotta contestata era comprovata dal fatto che il contratto di somministrazione dell'energia elettrica firmato sostituendosi ad altra persona era destinato a servire la sua abitazione e che, nella sua stipula, era stata menzionata la sua utenza cellulare. 2 - il secondo motivo è inammissibile avendo la Corte congruamente precisato che il diniego delle circostanze attenuanti generiche si fondava sull'avere il prevenuto patito precedenti condanne. 3- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 10 novembre 2021. Il Consigliere estensore Il President