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Ordinanza — n. 43221/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for lack of lawyer signature and failure to specify cassation grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43221/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by two defendants inadmissible. The first defendant failed to sign the petition with a registered lawyer, while the second failed to articulate specific grounds for cassation as required by law. Consequently, the court rejected both petitions and ordered the defendants to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 369 cod. proc. pen.: Appeals must be signed by a registered lawyer and must specify the grounds for cassation; failure to comply renders them inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lawyer signature requirement specific grounds for cassation procedural defect Corte di Cassazione favoreggiamento scemata imputabilità altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
1 - Il ricorso di Chiavarone è inammissibile perché non sottoscritto, come impone l'art. 613 cod.
Art. 369 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
2 - Propongono ricorso gli imputati, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - Chiavarone, con ricorso personale, all'omessa valutazione della ricorrenza delle ipotesi di cui all'art. 129 cod.
art. 613 cod. proc. pen
1 - Il ricorso di Chiavarone è inammissibile perché non sottoscritto, come impone l'art. 613 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CHIAVARONE CIRO nato a CASANDRINO il 18/04/1969 NACAROMA GENNARO nato a NAPOLI il 18/04/1984 avverso la sentenza del 22/10/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Ancona, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Fermo che aveva ritenuto Chiavarone Ciro e Nacaroma Gennaro colpevoli del delitto di furto aggravato loro ascritto, irrogando le pene indicate in dispositivo. 2 - Propongono ricorso gli imputati, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - Chiavarone, con ricorso personale, all'omessa valutazione della ricorrenza delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen.; - Nacaronna, con il proprio difensore, all'avere la Corte motivato facendo ricorso a mere formule di stile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili. 1 - Il ricorso di Chiavarone è inammissibile perché non sottoscritto, come impone l'art. 613 cod. proc. pen., da un difensore iscritto all'apposito albo; Il ricorso di Nacaroma perché in esso non si argomentano le censure e, invece, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. 2 - All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 10 novembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stef esd